apprendistato professionalizzante
questa tipologia di apprendistato già prevista dal Testo unico viene riscritta nel Decreto di riordino dei contratti di lavoro, ossia nel Decreto Legislativo Jobs Act n. 81 del 2015. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di classificazione e inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può comunque essere superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. Le regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Con decreto del Ministro del lavoro saranno definiti gli standard formativi dell’apprendistato stabilendo, per la tipologia per l’apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale, il numero di ore da effettuare in azienda. Tali standard costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il Decreto di cui sopra è stato pubblicato.
Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre fissa gli standard formativi per l’apprendistato duale ed i criteri generali per la realizzazione della formazione stessa. Le tipologie di apprendistato interessate dal decreto sono le seguenti:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, l’istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo (l’accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall’istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna ed esterna all’impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative) secondo lo scheda di cui all’allegato 1 del Decreto interministeriale stesso.
Requisiti del datore di lavoro. A norma dell’art. 3 del Decreto interministeriale, Il datore di lavoro per poter stipulare i due contratti di apprendistato di cui sopra deve possedere i seguenti requisiti:
- capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;
- capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 7.
Durata dei contratti di apprendistato. Nel D. Lgs. n. 81/2015 viene stabilita la durata minima pari a 6 mesi, mentre nel Decreto interministeriale viene indicata anche la durata massima. Nel caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, la durata non può essere superiore a tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale.
Per quanto riguarda la formazione, l’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. Queste due attività si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. Nel Decreto interministeriale sono citati gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato.
Va detto che il piano formativo individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso. E che la formazione esterna all’azienda non può superare i seguenti limiti:
per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell’orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l’apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell’orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno. Per l’anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non puo’ essere superiore al 50% dell’orario;
- nei percorsi di istruzione secondaria superiore, la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell’orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno;
- nei percorsi di istruzione degli adulti, la formazione esterna non può essere superiore: al 60% dell’orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale;
- al 70% dell’orario previsto dal primo periodo didattico e al 65% dell’orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di secondo livello;
- nei percorsi di specializzazione tecnica superiore, la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell’orario ordinamentale;
- nel corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato, la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell’orario ordinamentale;
- nei percorsi di studi universitari, la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario; nei percorsi di istruzione tecnica superiore, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.
Di conseguenza, la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.
La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata ai fini della qualifica professionale, del diploma o della specializzazione è di competenza:
a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali;
b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche e qualificazioni professionali acquisite in apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro.
Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dalla istituzione formativa di provenienza dell’allievo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in particolare, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni ivi disciplinati.
Mancata formazione apprendistato e sanzioni per il datore di lavoro
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile, e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45 del Decreto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.
Per la violazione riguardanti la forma scritta dell’apprendistato, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L’autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione territoriale del lavoro.
L’art. 47 che disciplina le disposizioni finali in materia di apprendistato introduce un’importantissima novità: “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.
Non solo, “per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.
In sostanza i lavoratori di qualsiasi età che percepiscono la Naspi, l’ASDI e la DIS-COLL possono essere assunti dalle aziende con il contratto di apprendistato professionalizzante, che come abbiamo visto, è destinato normalmente ai giovani under 30. La novità è importante perché contiene un incentivo importante per il ricollocamento dei lavoratori disoccupati che si concretizza nella possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi dell’apprendistato, dalla riduzione contributiva fino al sottoinquadramento.
Il Ministero del Lavoro in un interpello ha chiarito però che l’apprendistato non può essere stipulato ai lavoratori beneficiari di contratto di ricollocazione se non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. Il contratto o assegno di ricollocazione è una nuova misura spettante ai lavoratori che sono già percettori dell’indennità NASpI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi, ed ha una destinazione vincolata potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro.
Form.Art.Marche coordina l’azienda nella definizione, organizzazione, erogazione e certificazione della formazione professionalizzante.
Nello specifico, il servizio prevede per ogni singolo apprendista:
Redazione del Piano Formativo Individuale contestualmente all’assunzione;
Possibilità di revisione e aggiornamento del Piano Formativo Individuale;
Pianificazione degli interventi formativi secondo un calendario condiviso con azienda, tutor e apprendista
Predisposizione dei registri didattici;
Monitoraggio periodico della formazione professionalizzante e pianificazione delle eventuali misure correttive rilevate e concordate con tutor, azienda e apprendista;
Rilascio della certificazione della formazione svolta nel corso di ogni singola annualità.